News & Eventi

Pesanti sanzioni previste nel caso di violazioni sulla normativa dei tirocini extra-curriculari illegittimi
Postato il 02/07/2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ha fornito istruzioni pratiche riguardanti l’effettuazione delle ispezioni miranti al controllo della legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurriculari.
Nell’ipotesi in cui si riscontri l’assenza dei requisiti o la violazione delle norme regionali che regolano il tirocinio opererà la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tra le violazioni che possono determinare la conversione del rapporto è prevista l’ipotesi del tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative elementari e ripetitive.
Nel caso di superamento della durata massima del tirocinio prevista dalle norme regionali, oltre alla conversione del rapporto in tempo indeterminato è prevista l’applicazione della maxi-sanzione.
Il tirocinio (o stage) è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, al fine di favorirne

•    l’arricchimento del bagaglio di conoscenze;
•    l’acquisizione di competenze professionali e
•    l’inserimento o il reinserimento lavorativo.


Le linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017 hanno ad oggetto unicamente i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).
Dall’ambito di applicazione delle linee guida restano esclusi i tirocini curriculari, quelli previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale e i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
Alla luce dell’adozione delle linee guida del 25 maggio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018 fornisce delle istruzioni operative al proprio personale ispettivo per un regolare svolgimento dell’attività di vigilanza (in collaborazione con le Regioni aventi competenza legislativa esclusiva) riguardante il corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari.

RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

L’Ispettorato evidenzia che l’attività di vigilanza dovrà avere come obbiettivo principe quello di verificare l’effettiva presenza dell’elemento formativo del tirocinio, al fine di evitare distorsioni nell’utilizzo dell’istituto.
L’attività del personale ispettivo, pertanto, dovrà concentrarsi sulle modalità di svolgimento del tirocinio, al fine di verificarne la funzione finalizzata

•    all’apprendimento e
•    non all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Nel caso di violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o di mancanza dei requisiti dello stesso, l’ispettore potrà ricondurre quel rapporto alla forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’Ispettorato elenca una serie di fattispecie particolarmente gravi che comportano la conversione del tirocinio, tra le quali sono comprese:
•    il tirocinio attivato in relazione ad attività elementari e ripetitive;
•    il tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
•    la totale assenza del Piano Formativo Individuale;
•    la coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
•    il tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati;
•    il tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
•    l’impiego del tirocinante per un numero di ore superiore per almeno il 50% a quelle indicate nel Piano Formativo.


Oltre a tali elementi, l’Ispettorato richiama i propri funzionari a prestare particolare attenzione a quelle situazioni in cui, pur in assenza di violazioni formali delle leggi regionali, il tirocinante sia assoggettato alle medesime regole previste per la generalità dei dipendenti del soggetto ospitante, in particolar modo per quanto riguarda l’obbligo di presenza, l’organizzazione dell’orario di lavoro, la necessità di organizzare le assenze alla stregua delle ferie, con turnazioni rispetto agli altri lavoratori, ecc.
Tali fattispecie e situazioni configurano delle irregolarità tali da compromettere la natura formativa del tirocinio, rendendolo più vicino a un rapporto di lavoro vero e proprio dal punto di vista della qualificazione.

MAXISANZIONE
È prevista l’irrogazione della maxi sanzione se il tirocinio supera la durata massima stabilita dalla legge regionale (con la riqualificazione del rapporto in tempo indeterminato).
L’applicazione della maxi sanzione è esclusa quando il tirocinio supera la durata fissata dal piano formativo individuale, ma non quella stabilita dalla legge regionale.


APPARATO SANZIONATORIO REGIONALE


È prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni che riguardano:

•    i soggetti titolati alla promozione;
•    le caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
•    la proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
•    il numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
•    il numero o le percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
•    la convenzione richiesta e il relativo piano formativo.

L’intimazione dovrà essere preceduta da un invito alla regolarizzazione, in caso di:
•    inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
•    violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obbiettivi stabiliti;
•    violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

ULTERIORI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

L’Ispettorato, in ultima analisi, ricorda la presenza di sanzioni amministrative ulteriori nel caso di mancato adempimento all’obbligo di comunicazione preventiva.
In primo luogo, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego; l’adempimento è a carico del soggetto ospitante ma nulla vieta che possa provvedervi il soggetto promotore. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i tirocini:
•    curriculari (consistenti in un’esperienza prevista all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione) la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione;
•    promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Infine, la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinante comporta a carico del soggetto ospitante l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.


Notizie relative al servizio

Decreto dignità: le novità in arrivo per i datori di lavoro
Area Consulenza del Lavoro e Paghe
Postato il 10/07/2018
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 1 L’art. 1 del Decreto Dignità introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Tali disposizion ...
Continua a leggere

Diritto del lavoro Genuinita degli appalti e delle esternalizzazioni
Area Consulenza del Lavoro e Paghe
Postato il 06/07/2018
Nelle circolari 29.03.2018 n. 6 e 7, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato gli aspetti delle esternalizzazioni irregolari, in particolare in relazione all’appalto e alla respon ...
Continua a leggere

Trasparenza imprese decreto 124/2017
Programmi di Formazione
Progetto Start Up
Creditcomm
EPASA ITACO
INNOVA ENERGIA