Nelle circolari 29.03.2018 n. 6 e 7, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato gli aspetti delle esternalizzazioni irregolari, in particolare in relazione all’appalto e alla responsabilità solidale per omissioni contributive (Tfr, contributi, premi).
Tra gli indici di non genuinità, si evidenziano i seguenti:
- mancanza della qualifica di imprenditore in capo all’appaltatore, desumibile da documentazione fiscale o di lavoro o dalla carenza di specializzazione nel settore;
- assenza di potere direttivo dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti: al di là della gestione amministrativa, è necessario l’effettivo potere organizzativo e direttivo;
- indisponibilità di mezzi e attrezzature necessari per realizzare il risultato indicato nell’appalto, tali che il committente non possa altrimenti realizzare il risultato con mezzi propri;
- mancata assunzione del rischio d’impresa, così che il corrispettivo dell’appalto sia definito sulla base della prestazione oraria dei lavoratori.
Si è in presenza di subfornitura, nella quale il committente mette a disposizione i semilavorati e la materia prima, nei seguenti casi:
- subfornitura di lavorazione: il subfornitore si impegna per conto del committente a effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal committente stesso;
- subfornitura di prodotto: il subfornitore fornisce prodotti o servizi destinati a essere incorporati o usati nell’attività economica del committente, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche, modelli e prototipi forniti dal committente.