TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ
Art. 1
Composizione e sede
La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Provinciale forlivese ha sede in Forlì, Via Grado n. 2
La Confesercenti Provinciale, concorrendo i requisiti minimi previsti dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione, è la struttura territoriale di primo livello del sistema Confesercenti.
La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.
Il sistema della Confesercenti Provinciale è articolato in:
- Organizzazione territoriale;
- Federazioni Provinciali di categoria, che si organizzano per macroaree, nell’ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
- il Coordinamento provinciale dell’imprenditoria femminile;
- il Coordinamento provinciale dei giovani imprenditori;
- la Federazione dei Pensionati.
La Confesercenti Provinciale è un’Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.
Art. 2
Scopi
La Confesercenti Provinciale tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
Al fine di attendere agli scopi suddetti:
- attua localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;
- elabora la politica sindacale a livello provinciale e decide le conseguenti iniziative;
- firma i contratti e gli accordi provinciali di carattere confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;
- promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- vigila sull’attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni nazionali;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
- autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalla Organizzazione provinciale. Alla stessa Organizzazione provinciale è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra, rispondono personalmente delle obbligazioni contratte.
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell’interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;
- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- costituisce la sede provinciale del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.
- promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;
- svolge attività editoriale e di informazione.
- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.
Art. 3
Sistema elettorale
Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.
- Per l’elezione del Presidente Provinciale:
- viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.
Possono partecipare all’elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento da:
3 Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o da 6 Federazioni di categoria provinciali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o dal 35% dei componenti dell’Assemblea Elettiva.
- La Presidenza Provinciale viene eletta dall’ Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è compostain base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.
- Il Vice Presidente Vicario, e i Vice Presidenti della Confesercenti Provinciale vengono eletti dalla Presidenza Provinciale, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.
- La Giunta Provinciale:
- viene proposta dal Presidente Provinciale e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese dalla Presidenza Provinciale, a maggioranza semplice dei presenti.
Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
TITOLO II
ASSOCIATI
Art. 4
Requisiti di ammissione
Possono associarsi alla Confesercenti, tramite l’Organizzazione provinciale, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Codice etico.
La richiesta di associarsi alla Confesercenti è subordinata all’accettazione da parte della Giunta Nazionale, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.
In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.
Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. l, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti Nazionale e della Confesercenti Provinciale.
L'ammissione alla Confederazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello della Confesercenti Nazionale, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e del presente Statuto.
Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti.
Gli associati dell’organizzazione aderente, a seguito dell’ammissione della stessa, divengono associati della Confesercenti Nazionale.
Art. 5
Tessera annuale
La Confesercenti emette una tessera annuale per ogni associato.
Art. 6
Doveri dell' Associato
L'Associato deve:
- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie e il Codice etico;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.
Art. 7
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato cessa:
- per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- per cessazione dell'attività;
- per espulsione;
- per incompatibilità;
- per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti comporta l'automatica espulsione del socio dall' organizzazione.
In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.
Art. 8
Disposizioni disciplinari
L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
- biasimo scritto;
- sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- espulsione dalla Organizzazione.
Il procedimento disciplinare, deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.
A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta della Organizzazione cui appartiene l'associato.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia Provinciale, e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.
In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE PROVINCIALE
Art. 9
Organi e durata
Organi della Confesercenti Provinciale sono:
- l'Assemblea Provinciale;
- la Presidenza Provinciale;
- la Giunta Provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- il Direttore Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Provinciale di Garanzia.
Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.
Le modalità per la composizione degli organi collegiali devono tener conto delle specificità organizzative ed associative locali.
L'Assemblea Provinciale in sede elettiva deve essere svolta prima di quella Nazionale e Regionale e, di norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento delle Assemblee provinciali in sede elettiva saranno previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
Art. 10
Assemblea Provinciale
L'Assemblea Provinciale è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello provinciale.
È costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti Provinciali, dal Direttore e da eventuali Vice Direttori Provinciali, dai rappresentanti degli associati operanti nel territorio provinciale designati, in proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto provinciale.
Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea: i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni provinciali di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori Provinciali delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse.
Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Provinciale, decade automaticamente da tale carica.
L'Assemblea Provinciale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea Provinciale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti Provinciale, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.
In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.
L'Assemblea Provinciale:
- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello provinciale;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico;
- valuta l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Provinciale.
L'Assemblea Provinciale si riunisce almeno una volta l'anno.
L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.
Le delibere Assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.
Art. 11
Assemblea in sede elettiva
Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Provinciale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea Provinciale in sede elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.
L'Assemblea Provinciale in sede elettiva:
- elegge il Presidente Provinciale;
- su proposta del Presidente elegge la Presidenza, di cui fanno parte di diritto il Presidente ed il Direttore. Nella composizione il Presidente dovrà tener conto che deve essere composta dai massimi dirigenti provinciali e nella misura di almeno il settanta per cento dei suoi membri, da operatori;
- esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, e il Collegio Provinciale di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Confesercenti Provinciale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea. La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori ed i relativi poteri. Le delibere assembleari dovranno risultare dal Libro verbali dell’Assemblea debitamente vidimato a norma di Legge.
Art. 12
Presidenza Provinciale
La Presidenza Provinciale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello provinciale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Provinciale.
La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.
Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.
La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.
Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica. La Presidenza provinciale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto.
Le delibere della Presidenza Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Provinciale debitamente vidimato.
Art. 13
Funzioni della Presidenza
La Presidenza Provinciale:
- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente in tale indicazione terrà conto di una adeguata presenza dei Responsabili delle organizzazioni territoriali e delle federazioni di categoria;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Provinciale ed eventuali Vice Direttori Provinciali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto provinciale e le relative modifiche;
- delibera, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l’accorpamento con altre Organizzazioni Provinciali, al fine della costituzione di una Confesercenti di Area;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione, quali l’acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l’attuazione, da parte degli organi statutari provinciali, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente Provinciale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello statuto provinciale;
Art. 14
Giunta Provinciale
La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Provinciale.
E’ composta dal Presidente Provinciale, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri.
La Giunta è convocata dal Presidente Provinciale, con le modalità indicate nel Regolamento.
La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere della Giunta Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Provinciale debitamente vidimato.
Art. 15
Funzioni della Giunta Provinciale
La Giunta Provinciale:
- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato Provinciale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti Provinciale negli enti pubblici del territorio di competenza;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello provinciale;
- riferisce annualmente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla medesima, circa la sussistenza dei requisiti minimi previsti per l’Organizzazione Provinciale dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione Provinciale;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto Provinciale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Federazioni provinciali di categoria;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.
Art. 16
Presidente Provinciale
Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Provinciale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell’Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell’Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea Provinciale, la Presidenza Provinciale e la Giunta Provinciale.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Provinciale.
Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 17
Direttore Provinciale
Il Direttore della Confesercenti Provinciale viene nominato, su proposta del Presidente Provinciale, dalla Presidenza Provinciale.
Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell’esecuzione delle attività. E’ responsabile del funzionamento della struttura provinciale e sovrintende a tutta l’attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce l’articolazione delle principali funzioni all’interno della struttura provinciale. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.
Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.
Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell’esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.
Art. 18
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Provinciale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’adeguatezza dell’assetto contabile adottato dalla Confesercenti provinciale e sul suo concreto funzionamento.
I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.
Art. 19
Collegio Provinciale di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Provinciale in sede elettiva.
I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Provinciale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Provinciale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.
Il Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta provinciale nei confronti degli associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello provinciale in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.
Art. 20
Confesercenti Mandamentali
Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti Provinciali.
Le Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede ITACO nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.
Art. 21
Organizzazioni minori non autorizzate
Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza Provinciale d’intesa con la Presidenza Regionale, si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle organizzazioni medesime.
Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statutari nazionali, regionali e provinciali per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto.
Art. 22
Indirizzo economico e societario
La Confesercenti Provinciale adeguerà le proprie scelte fondamentali in materia economica e societaria alle politiche che verranno individuate a livello nazionale e regionale.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE DI CATEGORIA
Art. 23
Organizzazione e compiti
Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per categorie.
Le Federazioni Provinciali di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.
Le Federazioni Provinciali di categoria:
- si organizzano, per macroaree, nell’ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- stipulano i contratti provinciali di lavoro e gli altri accordi di categoria congiuntamente alla Confesercenti Provinciale;
- eleggono i rispettivi presidenti provinciali coinvolgendo l'Organizzazione confederale provinciale;
- effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
Ciascuna Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.
Le Federazioni Provinciali di categoria hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.
L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell’autorizzazione del Direttore Provinciale. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.
Art. 24
Organi e statuti
Organi di ciascuna Federazione di categoria sono:
- l'Assemblea;
- la Presidenza;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio di Garanzia.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONI SETTORIALI
O TEMATICHE
Art. 25
Le organizzazioni settoriali o tematiche si danno autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.
Analogamente, su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori associativi.
TITOLO VI
CARICHE ED INCOMPATIBILITA’
Art. 26
Principi e Regole
I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico.
I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.
Art. 27
Incompatibilità
Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti Provinciale, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.
L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.
L’eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.
L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.
Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.
Art. 28
Presidenza onoraria
La Presidenza Provinciale, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell’Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione.
Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della Presidenza provinciale.
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 29
Quote
La Confesercenti Provinciale è tenuta a versare ai competenti organi nazionali e regionali della Confederazione la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto.
Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere della Confesercenti provinciale recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti.
L'entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide, autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionali e singole Confesercenti Provinciali.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la Confesercenti Provinciale deve inviare alla Confesercenti Nazionale e Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.
In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo, la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, nomina un commissario "ad acta", il quale provvede agli atti necessari per la raccolta delle quote e dei contributi associativi, alla loro ripartizione ed al rendiconto. Per l'assolvimento di tali incombenze, il Commissario "ad acta" assume di diritto la qualità di procuratore speciale della Confesercenti provinciale .
Art. 30
Verifiche di bilancio
Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Confesercenti Provinciale deve inviare alle Confesercenti Regionali e Nazionale copia del proprio bilancio consuntivo di fine esercizio, secondo uno schema predisposto dalla Giunta Nazionale.
Deve altresì trasmettere entro il 30 marzo di ciascun anno alla Confesercenti Nazionale e Regionale copia del proprio bilancio preventivo, sempre secondo lo schema predisposto dalla Giunta Nazionale.
In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, può nominare un commissario “ad acta” il quale provvede alla redazione del bilancio.
La Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull'esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell’ambito della organizzazione della Confesercenti Provinciale, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.
Art. 31
Autonomia patrimoniale
La Confesercenti Provinciale ha autonomia giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.
La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalla Confesercenti provinciale, mandamentale e comunale, neanche in relazione all'attività di controllo esercitata in base al comma che segue.
La Confesercenti Provinciale può essere sottoposta al controllo amministrativo e contabile degli organi della Confesercenti nazionale.
Art. 32
Fondo comune
Il fondo comune della Confesercenti Provinciale è costituito:
- dalla contribuzione dei soci;
- dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- dagli avanzi di gestione.
Tale fondo comune è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della Confesercenti Nazionale e di ogni altra Organizzazione territoriale.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell’Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall’Assemblea, e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
TITOLO VIII
CONTROLLO
Art. 33
Osservatori
Qualora nell’attività e/o nella gestione della Confesercenti Provinciale , si determinino gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere all’invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l’organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione contabile, fiscale, ed amministrativa in genere, al fine di determinare la natura e l’entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.
Art. 34
Commissariamento
Per gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi statutari della Confesercenti Provinciale nonché delle Federazioni provinciali di categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.
Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità, anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.
Art. 35
Estromissione
Nei casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento, nonché nei casi di mancata sussistenza dei requisiti minimi prescritti dallo Statuto Nazionale per l’Organizzazione Provinciale, qualora non sia stato possibile, entro il termine appositamente prefissato dalla Presidenza Nazionale, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti, né, in alternativa, l’accorpamento con altra Organizzazione Provinciale, la Presidenza della Confesercenti Nazionale - o in via d’urgenza la Giunta Nazionale - può deliberare l’estromissione dell’Organizzazione Provinciale o delle Federazioni provinciali di categoria dalla Confederazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.
Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l’associazione estromessa e la Confesercenti.
L’associazione estromessa perde il diritto all’utilizzo della denominazione “Confesercenti” e del relativo logo, nonché perde il diritto all’utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.
Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dell’estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.
Art. 36
Trasparenza
Gli organi della Confesercenti Provinciale eserciteranno la facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.
Art. 37
Tutela del nome e del logo
Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall’Organizzazione Provinciale e dalle Federazioni provinciali di categoria esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano parte della Confederazione.
Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la Confesercenti Nazionale o le Confesercenti Regionali territorialmente competenti intraprenderanno le necessarie azioni di tutela.
Art. 38
Adeguamento degli Statuti
Il presente Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza Nazionale della Confesercenti, che ne verificherà la coerenza con lo Statuto Nazionale.
Il presente Statuto dovrà essere tempo per tempo adeguato alle modifiche che verranno introdotte a livello nazionale.
Per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme dello Statuto Nazionale, da intendere qui integralmente recepite, in quanto compatibili.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
Regolamento di attuazione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Provinciale. Il Regolamento Provinciale dovrà essere coerente con le previsioni contenute nel Regolamento Nazionale tempo per tempo vigente.
Art. 40
Entrata in vigore
Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.
È abrogato il precedente Statuto della Confesercenti Provinciale forlivese.
Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente della Confesercenti Provinciale forlivese nelle forme di legge, presso il Notaio Dr. Cinzia Brunelli di Forlì