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OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA REGISTRATORE TELEMATICO E POS COSA CAMBIA DAL NUOVO ANNO
Postato il 30/12/2025

 

 

Dal 1° gennaio 2026 scatta una nuova fase nei controlli fiscali: registratori di cassa e pagamenti elettronici dovranno dialogare tra loro.

Non è previsto alcun collegamento fisico tra Pos e registratore di cassa perché l’abbinamento avverrà tramite un servizio online, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

L’obbligo riguarda tutti gli esercenti e operatori che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi attraverso il registratore Telematico e che accettano pagamenti digitali.

L’esercente, direttamente o tramite intermediario, dovrà:

● accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

● associare la matricola del registratore telematico - già censito in Anagrafe Tributaria - ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui è titolare;

● indicare l’indirizzo dell’unità locale presso cui gli strumenti sono operativi.

Per ridurre la complessità dell’operazione, la piattaforma mostrerà automaticamente l’elenco dei Pos e gli altri strumenti di pagamento elettronico già comunicati dagli operatori finanziari all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la trasmissione dei corrispettivi avvenga tramite la procedura web dell’Agenzia, senza registratore fisico, il collegamento potrà essere effettuato all’interno della stessa piattaforma.

Dal 1° gennaio 2026, i pagamenti elettronici dovranno essere registrati, al momento della vendita o della prestazione, attraverso gli strumenti di certificazione dei corrispettivi.

Nel documento commerciale dovranno comparire la modalità di pagamento e l’importo.

Pertanto gli esercenti dal 1° gennaio 2026 dovranno:

● memorizzare puntualmente i dati relativi ai pagamenti elettronici al momento dell’operazione di vendita o prestazione;

● emettere il documento commerciale, indicando la forma di pagamento utilizzata e l’importo corrispondente;

I dati verranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate in forma aggregata giornaliera, utilizzando le stesse modalità già previste per l’invio dei corrispettivi telematici.

Per gli strumenti già in uso al 1° gennaio 2026, o utilizzati entro il 31 gennaio, è previsto un periodo transitorio: 45 giorni di tempo a partire dalla messa a disposizione del servizio online per completare l’adempimento.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, la piattaforma sarà disponibile nei primi giorni di marzo 2026. Di conseguenza, i primi effetti concreti della misura sono attesi tra marzo e aprile.

Per i nuovi Pos attivati o modificati dopo l’entrata in vigore della norma, la registrazione dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. (il sabato è considerato giorno non lavorativo)

Un esempio: un Pos attivato a febbraio 2026 dovrà essere registrato tra il 6 e il 30 aprile 2026. 

Con il collegamento tra cassa e Pos, l’Amministrazione finanziaria potrà incrociare gli scontrini emessi con i pagamenti elettronici effettivamente incassati.

L’obiettivo è rendere immediatamente visibili eventuali discrepanze tra importi dichiarati e flussi di denaro tracciati.

In caso di incongruenze, l’Agenzia invierà comunicazioni di compliance, soprattutto ai soggetti che non sono obbligati a possedere un registratore di cassa fisico, come tabaccai, benzinai o autoscuole. Si tratterà di un invito a chiarire la posizione, non di una sanzione automatica.

Chi non effettua il collegamento previsto rischia una sanzione di 100 euro per ogni trasmissione mancante.

Inoltre la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista per l’omessa installazione dei registratori telematici, sarà estesa anche alle ipotesi di mancato collegamento tra POS e registratore telematico.

Per i clienti che si avvalgono del servizio di tenuta della contabilità presso la nostra società sarà nostra cura provvedere, quando la piattaforma sarà attiva, all’abbinamento dei registratori telematici con i Pos e gli altri strumenti di pagamento elettronico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONE POTETE CONSULTARE IL VOSTRO CONSULENTE FISCALE.

 

 

 

 

 


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