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Dal 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo 2021 queste le misure previste dall’ultimo DPCM
Postato il 20/01/2021

Misure che, in combinato disposto con quanto emanato con Decreto Legge del 14 gennaio u.s. tra cui spicca la proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza sanitaria nazionale, alle quali vanno aggiunte quelle previste per le regioni collocate in ZONA ARANCIONE (attuale classificazione dell’Emilia Romagna, confermata da odierna Ordinanza del Ministro della Salute), andiamo di seguito a riepilogare:

 

MISURE IN VIGORE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

 

PER TUTTI

 

Obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi o all’aperto. Per maggiore chiarezza al proposito, riportiamo quanto citato nel suddetto DPCM:

 

“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione delle   vie   respiratorie,   nonché obbligo di indossarli nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

 

  1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

 

E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.».

 

COPRIFUOCO

 

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

DIVIETO AGLI SPOSTAMENTI

 

Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

 

MISURE IN VIGORE NELLE REGIONI COLLOCATE IN ZONA ARANCIONE

 

PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.

 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

 

Inoltre, come da precedente DPCM, è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Per i soggetti che svolgono COME ATTIVITÀ PREVALENTE una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) e 47.25 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

 

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Inoltre, come da precedente DPCM, è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

PER LE ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA

 

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

 

PER LE ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

 

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

 

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l'accesso dei fornitori esterni;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SOSPESE

 

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Così come restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 

DIVIETO AGLI SPOSTAMENTI

 

Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:

E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

*******

 

Resta inteso che, fatto salvo quelle sospese, tutte le attività produttive industriali e commerciali ad oggi autorizzate ad esercitare la propria attività, possono continuare a farlo nel rispetto del “Protocollo” sottoscritto da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile 2020 e di tutti gli adempimenti previsti dai protocolli e linee guida anti contagio attualmente in vigore per ogni singola categoria economica (si veda il sito della Regione Emilia-Romagna https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza).

 


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